Decreto
ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998
Disposizioni
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione
delle classi e la determinazione degli organici del personale della
scuola
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15
aprile 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il Titolo IV, Capo III,
concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge
sopracitata;
Visto l'art. 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica;
Visto il regolamento approvato
con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, concernente il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali
d'istituto;
Visto il decreto di pari data
emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione
economica e con il Ministro per la Funzione Pubblica in attuazione
dell'art. 40, comma 1 della legge n. 449 sopra richiamata;
Visti i propri decreti del 15
marzo 1997, n. 176, n. 177 e n. 178, emessi di concerto con i Ministri
del Tesoro e della Funzione Pubblica, concernenti, rispettivamente la
riorganizzazione della rete scolastica, la rideterminazione del rapporto
medio provinciale alunni-classi, per gli anni scolastici 1997/98,
1998/99 e 1999/2000 ed i criteri per la costituzione delle classi nelle
scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, e la
determinazione degli organici del personale;
Rilevata la necessità di
impartire, per il triennio 1998/99 - 2000/2001, ulteriori disposizioni
sulle materie sopra indicate, nonché di disciplinare, ex novo e per lo
stesso periodo, le modalità di determinazione e ripartizione degli
organici per attività di sostegno agli alunni in situazione di
handicap, secondo quanto stabilito, in particolare, dai commi 1 e 3
dell'art. 40 della richiamata legge n. 449;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute dell'8 e del 21 luglio
1998;
Ravvisata l'opportunità di
aderire alle indicazioni contenute nei suddetti pareri relativamente
all'unificazione degli schemi di decreti ministeriali in un unico testo,
al mantenimento delle cattedre orario su tre scuole, al collegamento tra
le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete scolastica e
le norme regolamentari emanate con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233,
all'esigenza di procedere al monitoraggio dei criteri adottati per la
formazione delle classi affinché sia realizzata la progressiva
riduzione del numero massimo di alunni per classe, all'opportunità di
costituire con meno di 20 alunni le classi che ospitano alunni portatori
di handicap in situazione di disagio e difficoltà d'apprendimento
particolarmente gravi, all'assegnazione dei docenti di sostegno, alle
classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore secondo criteri
di continuità didattica rispondenti alle esigenze dei singoli alunni
portatori di handicap;
Considerato che la
raccomandazione di favorire la scelta della lingua straniera da parte
degli alunni della scuola media può essere accolta soltanto nella
misura compatibile con l'esigenza di evitare situazioni di sovrannumero
dei docenti e di garantire il pluralismo nell'insegnamento delle lingue
straniere, anche a seguito dell'introduzione graduale della seconda
lingua comunitaria prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440;
Ritenuto di non poter aderire
alla richiesta, formulata negli stessi pareri in merito alla riduzione
immediata a 25 del limite massimo di alunni nelle sezioni di scuola
materna e nelle classi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo
grado, in quanto ciò non consentirebbe il raggiungimento degli
obiettivi finanziari previsti dall'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e di disciplinare, con il presente decreto, i criteri per
la definizione dei bacini d'utenza ai fini previsti dal regolamento
emanato con il D.P.R. 233/98, in quanto la materia è già disciplinata
dallo stesso regolamento;
DECRETA
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA
Art. 1 - Princìpi generali
1.1 La riorganizzazione della rete
scolastica per l'anno scolastico 1998/99 è finalizzata al conseguimento
degli obiettivi prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997,
n. 176, nella prospettiva di attuazione dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, con riferimento anche al regolamento previsto dalla
stessa legge sul dimensionamento degli istituti d'istruzione statali,
emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
1.2 Il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1 deve essere riferito all'adozione dei provvedimenti
relativi alle sedi principali delle istituzioni scolastiche, secondo
l'entità prevista, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al
decreto 176/97, richiamato nelle premesse.
1.3 Nella prospettiva dell'applicazione
del D.P.R. 16 giugno 1998, n. 233, i plessi, le succursali e le sezioni
staccate devono essere soppressi in misura corrispondente alle entità
stabilite dalle stesse tabelle contemplate nel comma 2, ovvero alle
previsioni formulate nei piani provinciali definiti per gli anni
scolastici 1997/98 e 1998/99 a norma dell'art. 8, comma 1 del citato
decreto 176/97.
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Art. 2 - Piani provinciali
2.1 Nella prospettiva delineata
dall'art. 1 i piani provinciali di riorganizzazione della rete
scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle
istituzioni esistenti e alla definizione di assetti organizzativi
stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei
rispettivi bacini d'utenza.
2.2 Ai fini indicati dal comma 1 debbono
essere valutati comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai
provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica e l'incidenza,
sull'efficacia dei processi formativi, delle dimensioni degli istituti
interessati, con particolare riguardo alle scuole funzionanti nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni
economiche e socio culturali particolarmente critiche.
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Art. 3 - Provvedimenti relativi ai
plessi e sezioni staccate
3.1 Nei piani provinciali di cui
all'art. 2 i Provveditori agli Studi comprendono anche le sezioni di
scuola materna, i plessi di scuola elementare, le scuole coordinate,
sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti
d'istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione,
anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della
consistenza complessiva del personale in servizio, come previsto
dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.2 Ai fini sopra indicati si deve tener
conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche,
economiche e socio-culturali del bacino d'utenza di ciascuna sede
scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di
comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli
alunni dei diversi gradi di scuole. A tal fine deve essere svolta
adeguata e preventiva opera di promozione affinché i comuni, ove
necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli
alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali
ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi
didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni
portatori di handicap.
3.3 I provvedimenti di cui al comma 1
sono adottati tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra
indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:
- i plessi di scuola elementare e
materna con meno di dieci alunni per classe o sezione e, nei centri
urbani a più alta densità demografica, i plessi con meno di due corsi
di scuola elementare;
- le sezioni staccate di scuola media
con meno di 15 alunni per classe;
- le scuole coordinate, le sezioni
staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli
indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno
di venti alunni per anno di corso.
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Art. 4 - Nuove istituzioni
4.1 Non si procede all'istituzione di
nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate
o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di
decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente
pletoriche.
4.2 In deroga al disposto del comma 1
possono essere istituite sezioni di scuola materna statali nel caso di
cessazione dell'attività di scuole materne non statali preesistenti o
di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto alla richiesta
dell'utenza.
4.3 L'istituzione di altre sezioni o
corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori studenti, in
istituti d'istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il
limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia.
4.4 L'adozione dei provvedimenti
indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie
preventive intese con gli enti locali competenti che debbono, altresì,
assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa
vigente. Per le istituzioni d'istruzione professionale deve essere
acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere
è vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti
alle attività sanitarie ausiliare.
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Art. 5 - Regioni a statuto
speciale e province autonome
5.1 I provvedimenti di riorganizzazione
della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di
attuazione e modificazione dei rispettivi statuti.
5.2 Per le preventive intese e i
conseguenti adempimenti, i piani adottati dalla Regione Siciliana sono
trasmessi agli Uffici centrali competenti, per grado e ordine di scuola,
del Ministero della Pubblica Istruzione.
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Art. 6 - Zone colpite da
eccezionali avversità atmosferiche ed eventi sismici
6.1 Per i comuni individuati dai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994,
è garantita, ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, la conferma
delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle
disposizioni di cui al presente decreto.
6.2 Nei comuni individuati ai sensi
dell'art. 5, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 434, i
provvedimenti previsti dal decreto 176/97, già citato, sono sospesi per
l'anno scolastico 1998/99, restando inalterati gli indici previsti per
le zone delle regioni Marche ed Umbria non ricadenti negli ambiti
territoriali indicati nell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 del
Ministro dell'Interno. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono
adottati d'intesa con gli enti locali interessati.
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TITOLO
II
FORMAZIONE DELLE
CLASSI NELLE SCUOLE
ED ISTITUTI DI OGNI
ORDINE E GRADO
Capo I
Art. 7 - Disposizioni generali
sulla formazione delle classi
7.1 Per gli anni scolastici 1998/99,
1999/2000 e 2000/2001 nella costituzione delle classi i Provveditori
agli Studi assumono come criterio di riferimento le previsioni degli
alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle (si omettono
nella pubblicazione, N.d.R.).
7.2 Le disposizioni sulla formazione
delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle
scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai
convitti nazionali ed educandati statali.
7.3 Nei limiti consentiti dall'organico
complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio
di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della
distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole,
corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica
professionale, delle particolari finalità formative di singole
istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per
lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso
caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio
culturale, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in
comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali
non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso
grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive
possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione
alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili
e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età
degli alunni.
7.4 Al fine di evitare la costituzione
nelle singole scuole di classi e di sezioni di scuola materna con numero
di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli
Uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso
alle stesse scuole sentiti, ove possibile, gli enti locali competenti
per territorio.
7.5 Nella formazione delle classi è,
altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di
riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o
soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate,
nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivo
attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.
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Capo
II
Disposizioni comuni
Art. 8 - Disposizioni per
assicurare stabilità alla previsione delle classi
8.1 Le decisioni definitive in ordine
alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni
effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse,
sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto
delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola,
nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a
ciascun circolo didattico, ovvero, per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle
ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori
agli Studi.
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Art. 9 - Scostamenti
9.1 Al fine di assicurare la massima
possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della
determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente
costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito
derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di
alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai
successivi articoli.
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Art. 10 - Classi con alunni in
situazione di handicap
10.1 Per garantire la massima possibile
efficacia nel processo d'integrazione scolastica le classi che accolgono
alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna)
possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia
dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività
formative previste e alle risorse di personale, sia della natura
dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché
degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo
individualizzato.
10.2 Le classi che accolgono alunni
portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di
apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno
di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani
educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni
organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali
disponibili.
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Art. 11 - Classi funzionanti
presso ospedali e istituti di cura
11.1 In applicazione delle disposizioni
previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104,
i Provveditori agli Studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i
centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale,
possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola elementare e
media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo
scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente
per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente
non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere
ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di
handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli
ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli
alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli
istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a
tempo indeterminato.
11.2 Per il funzionamento delle classi
di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme
organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che
accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al
numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel
corso dell'anno scolastico.
11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2
non si applicano i limiti previsti dagli articoli 15 e 16.
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Art. 12 - Educazione permanente e
istruzione per gli adulti
12.1 I posti relativi alle attività di
educazione degli adulti nelle scuole elementari e medie sono determinati
a livello distrettuale dal Provveditore agli Studi, partendo dalla
situazione dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono
gli organici; la consistenza organica dei relativi posti è definita in
conformità all'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997.
12.2 Per lo svolgimento delle attività
previste dal comma 1 e per i corsi d'istruzione secondaria superiore
rivolti agli adulti si può derogare ai limiti numerici stabiliti dagli
articoli successivi.
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Art. 13 - Monitoraggio sulle
dimensioni delle classi
13.1 L'osservanza dei limiti numerici di
cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di
specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici provinciali
provvedono alla piena utilizzazione del Sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di
diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
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Capo
III
Disposizioni
particolari per i diversi gradi di scuole
Art. 14 -
Disposizioni relative alla scuola materna
14.1 Nella prospettiva dell'estensione
della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e
della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse
sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero
massimo di 25 bambini e minimo di 15, salvo il disposto dell'art. 10.
14.2 Ove non sia possibile ridistribuire
i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono
ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare,
comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla ridistribuzione le
sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.
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Art. 15 - Disposizioni relative
alla scuola elementare
15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le
classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25
bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di
12 bambini e non meno di 6.
15.2 Nelle scuole nelle quali si
svolgano anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele
da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di
alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri
generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle
classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla
consistenza dell'organico provinciale del personale docente.
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Art. 16 - Disposizioni relative
all'istruzione secondaria di primo grado
16.1 Le classi prime delle scuole medie
e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più
di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza
possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o
sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o,
eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla
formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni
iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in
situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
16.2 Le classi successive alla prima
sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello
delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché
il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso
contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo
distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale),
secondo i criteri indicati al comma precedente.
16.3 Possono eventualmente essere
costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di
alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma non
inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei
comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza
minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche,
nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà
di apprendimento e di scolarizzazione.
16.4 Nei contesti di cui al comma
precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni
di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla
frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi
distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono
i criteri di composizione delle classi, che non possono essere
costituite con più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici
in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa.
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Art. 17 - Classi a tempo
prolungato nella scuola media
17.1 Le classi a tempo prolungato sono
autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a
ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative
complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate
all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una
classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta
la possibilità di frequentare classi a tempo normale.
17.2 La presenza nella scuola o sezione
staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar
luogo a un numero di classi superiore a quello derivante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.
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Art. 18 - Disposizioni relative
alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole
d'istruzione secondaria superiore
18.1 Le prime classi degli istituti e
scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite, di regola, con
non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi
prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere
formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti,
sulla base degli elementi di valutazione seguenti:
a) dati relativi agli alunni
frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole
medie statali di ogni provincia;
b) domande di iscrizione presentate ad
ogni istituzione scolastica;
c) eventuale scostamento tra le
iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti
ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
d) serie storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni altro elemento obiettivamente
rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di
scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione). Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite
tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione
staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti
viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza
superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce
un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le
classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica,
comunque, il disposto dell'art. 10.
18.2 Negli istituti ai quali siano
annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con
sezioni di liceo scientifico o d'istituto magistrale o viceversa,
istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti
aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è
determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso
procedimento indicato al comma 1.
18.3 Negli istituti in cui siano
presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli
ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente
per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini
indicati dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni
iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.
18.4 Le prime classi di sezioni
staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di
specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso
di eccesso di domande d'iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di
richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il
competente Consiglio d'istituto stabilirà i criteri di ridistribuzione
degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità
degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.
18.5 L'esistenza di elementi obiettivi
di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali
con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori,
necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente
voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica
e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni
del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole
classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20
alunni.
18.6 Negli istituti d'istruzione
tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle
scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli
ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi
omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali
articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli
insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore
settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti d'indirizzo, le
stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non
inferiore a 25, i gruppi d'indirizzo di minore consistenza siano
costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe
nelle ore d'insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi.
Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel
primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze
classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario,
elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della
ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei
corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni
sopra indicato.
18.7 Le classi iniziali dei cicli
conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda
classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del
liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti
professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più
corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte
applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri
generali indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la
prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati
nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché
ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.
18.8 Il funzionamento di corsi
d'istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo
accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi
utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a
quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione
dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già
attivati.
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Art. 19 - Disposizioni relative
alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e
scuole d'istruzione secondaria superiore
19.1 Le classi intermedie sono
costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori
funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un
numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.
19.2 Le classi terminali sono costituite
in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi
funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione
scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica
nella fase finale del corso di studi.
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Art. 20 - Disposizioni relative
alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole
d'istruzione secondaria superiore
20.1 Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e
corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale
delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti
dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati
ai successivi commi.
20.2 Le classi da costituire in
attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle
singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non
superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno
scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di
modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture
curricolari, il numero delle relative classi non deve superare il 5%
delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, salvo il
disposto del comma 3.
20.3 Le limitazioni previste dal comma 2
non si applicano alla sperimentazione contemplata dal decreto
ministeriale 27 novembre 1997, n. 765, relativa all'anticipazione di
alcuni aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonché a quella attuata a seguito della soppressione dei
corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente,
della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, sancita dal decreto
10 marzo 1997.
20.4 Nelle istituzioni nelle quali
coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi
sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è
determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a
ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo
18, comma 2. E' peraltro assicurata, fino al termine del ciclo
conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative
avviate, purché le relative classi siano costituite da non meno di 15
alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove possibile, classi
articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 13, comma 6, o,
infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi ordinari,
salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare e
svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.
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Art. 21 - Disposizioni relative a
scuole in situazioni disagiate
21.1 Nelle scuole funzionanti nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze
linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate
dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di
apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi
uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni
inferiore a quello minimo e massimo stabilito, dagli articoli 17, 18 e
19.
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Art. 22 - Disposizioni per gli
anni successivi
22.1 Il numero massimo di alunni per
classe previsto, nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14
e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi,
compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e
con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal relativo
decreto ministeriale.
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TITOLO
III
DISPOSIZIONI SULLA
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
DIRETTIVO, DOCENTE,
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Capo I
Disposizioni specifiche
Art. 23 - Personale direttivo
23.1 Le dotazioni organiche del
personale direttivo, determinate per gli anni scolastici 1998/99,
1999/2000 e 2000/2001 sono consequenziali all'attuazione delle misure di
riorganizzazione della rete scolastica previste dal decreto
interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, in connessione al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 21,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e disciplinato dal regolamento
emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
23.2 Per effetto degli stessi
provvedimenti indicati al comma 1 sono, altresì, rideterminate le
dotazioni organiche dei responsabili amministrativi.
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Art. 24 - Organici provinciali del
personale docente
24.1 Con le allegate tabelle C/1, C/2,
C/3 e C/4 è stabilita la consistenza degli organici provinciali del
personale docente, rispettivamente, della scuola materna, elementare,
secondaria di primo grado e secondaria superiore, prevista per gli anni
scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001, tenuto conto delle
prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive
esigenze di funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi
da costituire, in conformità ai criteri e parametri di riferimento, per
la riorganizzazione della rete scolastica e per la costituzione delle
classi, di cui ai Titoli I e II del presente decreto.
24.2 Nei limiti degli organici
complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto
ministeriale, all'eventuale ridistribuzione di posti tra circoscrizioni
provinciali, nell'ambito di ciascun grado di scuole, in relazione
all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
24.3 I Provveditori agli Studi, con
propri decreti, nei limiti dell'organico provinciale complessivo,
possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di
scuola con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni
previste per altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze
accertate nell'ambito della provincia.
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Art. 25 - Determinazione degli
organici per la scuola materna
25.1 Entro il limite dell'organico
provinciale complessivo previsto dalla tabella C/1 allegata al presente
decreto, i Provveditori agli Studi determinano le dotazioni organiche
del personale docente delle scuole materne, in relazione alle necessità
di personale corrispondenti alle sezioni di scuola materna previste e
all'orario di funzionamento dalle stesse adottato, ai sensi dell'art.
104 del decreto legislativo n. 297/94. In proposito, posto che detta
disposizione prevede l'assegnazione di due insegnanti per sezione
subordinatamente all'adozione di moduli orario di almeno otto ore
giornaliere, i Provveditori agli Studi, previa attenta revisione della
situazione delle singole istituzioni scolastiche, procederanno alla
soppressione dei posti relativi ai turni pomeridiani non effettivamente
funzionanti per l'intero orario previsto, i quali possono essere
utilizzati per l'istituzione di nuove sezioni e/o di turni pomeridiani
di funzionamento in altre sedi.
25.2 Per l'anno scolastico 1998/99 i
Provveditori agli Studi determinano, entro il limite dell'organico
provinciale complessivo, anche la dotazione organica da utilizzare per
le finalità di seguito indicate:
a) attuazione degli orientamenti
educativi per la scuola materna, definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
b) diffusione dei processi di
innovazione didattica e di sperimentazione;
c) realizzazione di programmi di
prevenzione della dispersione scolastica;
d) supporto psico-pedagogico,
orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei
processi formativi.
25.3 Entro il limite dell'organico
provinciale complessivo previsto dalla citata tabella C/1 i Provveditori
agli Studi determinano, in sede di adeguamento dell'organico di diritto
alla situazione di fatto accertata per l'anno scolastico 1998/99,
l'organico funzionale commisurato alle esigenze di tutte le sezioni di
scuola materna comprese nello stesso circolo didattico.
25.4 A decorrere dall'anno scolastico
1999/2000 l'organico funzionale di circolo per la scuola materna sarà
preventivamente determinato dai Provveditori agli Studi entro il limite
degli organici provinciali previsti, in conformità alle disposizioni
generali contenute nel successivo art. 26, per quanto applicabili alla
scuola materna.
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Art. 26 - Organico funzionale di
circolo
26.1 Entro il limite dell'organico
provinciale previsto dall'allegata tabella C/2 e della dotazione
organica di posti di sostegno assegnati alla scuola elementare, il
Provveditore agli Studi determina l'organico funzionale di ciascun
circolo didattico attribuendo preliminarmente i posti necessari ad
assicurare le condizioni essenziali di funzionamento di tutti i plessi
scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di
valutazione sottoindicati:
a) numero degli alunni iscritti;
b) durata ed articolazione dell'orario
settimanale di attività didattica;
c) numero dei plessi;
d) numero delle classi prevedibili;
e) esigenze di sostegno per
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
f) mantenimento dei livelli di
diffusione dell'insegnamento della lingua straniera.
I posti disponibili nella dotazione
organica provinciale dopo le operazioni indicate dal comma 1 sono
distribuiti tra i circoli didatti, in relazione alle sottoelencate
esigenze:
g) istituzione di un maggior numero
di classi, in particolare per esigenze connesse all'inserimento di
alunni portatori di handicap;
h) estensione dell'insegnamento della
lingua straniera;
i) aumento del tempo scolastico,
correlato a specifiche esigenze economico-sociali dell'utenza;
l) particolari e specifiche
caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali del
territorio di pertinenza delle singole scuole;
m) iniziative di prevenzione e recupero
della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle
devianze minorili;
n) attività di innovazione e
sperimentazione didattica, in particolare quelle costituite per
rispondere all'autonomia didattica e organizzativa prevista dall'art. 21
della legge n. 59/97, nonché attività di supporto alla ricerca e
progettazione educativa e alla valutazione dei processi formativi.
26.2 La dotazione organica funzionale
di ciascun circolo è finalizzata all'assolvimento di tutte le esigenze
didattiche e formative correlate agli indicatori di cui ai precedenti
commi, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati
alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli
contesti operativi. Gli organi di circolo deliberano sulle modalità
d'impiego dei posti dell'organico funzionale assegnati, in relazione
all'ordine di priorità delle esigenze definito dagli stessi organi.
26.3 Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche agli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media, per quanto compatibili con gli articoli 25, 27, 28,
29, 30 e 31.
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Art. 27 - Organico funzionale
d'istituto per l'istruzione secondaria
27.1 A seguito della revisione dei
criteri di determinazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento,
sulla base delle norme regolamentari che saranno emanate in attuazione
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Provveditore agli
Studi determinerà l'organico funzionale di ciascuna scuola media o
istituto d'istruzione secondaria superiore, commisurato alle esigenze di
funzionamento di tutte le sedi scolastiche, le sezioni annesse o
aggregate, le sezioni staccate e scuole coordinate comprese nella stessa
istituzione, nonché agli specifici obiettivi formativi di ciascuna
istituzione scolastica.
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Art. 28 - Organici provinciali del
personale docente per la scuola secondaria
28.1 Gli organici provinciali previsti
per le scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo
grado dalle tabelle allegata C/3 e C/4 comprendono, oltre al personale
necessario per le esigenze indicate all'art. 25, comma 1, una dotazione
organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio
economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti
finalità:
a) estensione di processi
d'innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e
strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti
con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
b) istituzione di ulteriori classi in
relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;
c) realizzazione di programmi di
prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi educativi;
d) supporto psico-pedagogico,
orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei
processi formativi;
e) coordinamento organizzativo didattico
di scuole aggregate a istituti d'istruzione secondaria superiore di
diverso ordine o tipo.
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Art. 29 - Determinazione delle
cattedre e dei posti d'insegnamento nella scuola secondaria per l'anno
scolastico 1998/99
29.1 Per l'anno scolastico 1998/99 la
dotazione organica è determinata con riferimento a ciascuna sede
d'istituto o sezione staccata, nonché, per le attività di educazione
permanente nella scuola media, a livello distrettuale.
29.2 Acquisita la previsione delle
classi i Provveditori agli Studi determinano le cattedre, distintamente
per classi di concorso, nelle singole scuole e sezioni staccate, secondo
le indicazioni contenute nelle previgenti ordinanze, se compatibili con
il presente decreto.
29.3 Solo dopo aver costituito
all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre
possibili, si procede alla formazione delle cattedre-orario esterne,
costituite su due scuole, possibilmente nell'ambito dello stesso comune
o dello stesso distretto, privilegiando in tale ambito la costituzione
delle cattedre tra sede centrale e sezione staccata dalla stessa scuola.
29.4 Le cattedre-orario esterne
costituite su tre scuole sono confermate se occupate da titolari, ovvero
se nella scuola di titolarità sia presente una frazione di cattedra
almeno pari alla metà del relativo orario d'obbligo.
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Art. 30 - Cattedre di lingua
straniera nelle scuole medie
30.1 Per ogni due prime classi a tempo
normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della
stessa lingua straniera.
30.2 Eventuali richieste di
trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente
motivate, potranno essere accolte dai Provveditori agli Studi nel caso
in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella
provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si
determinino situazioni di soprannumerarietà.
30.3 Per le cattedre di lingua inglese o
di lingua francese, ferma restando la condizione di cui al precedente
comma, le trasformazioni possono avvenire nel rispetto del necessario
pluralismo linguistico culturale.
30.4 Qualora nelle scuole e sezioni
staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente
contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera,
tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra
orario e, in subordine, una delle cattedre ordinarie della lingua
straniera meno richiesta dagli alunni iscritti, considerando
separatamente le classi a tempo normale da quelle a tempo prolungato.
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Art. 31 - Dotazioni organiche in
sezioni di scuola media particolarmente disagiate
31.1 Nei contesti in cui possono essere
costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, ove la
situazione ambientale consenta la costituzione di cattedre orario
esterne, la dotazione organica corrisponderà a quella di due classi di
scuola media a tempo normale.
31.2 Nelle situazioni di estremo
isolamento, ove attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione
agli esami di idoneità o di licenza media e il numero complessivo degli
alunni è molto esiguo, l'attività didattica è organizzata per moduli
flessibili che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di
alunni; la dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una
appartenente all'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali e l'altra appartenente all'area artistico-espressiva
o motoria; quest'ultima deve essere assegnata in base a specifico
progetto della scuola.
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Art. 32 - Educazione fisica nella
scuola superiore
32.1 Per quanto concerne l'insegnamento
dell'educazione fisica negli istituti d'istruzione di secondo grado, i
singoli consigli d'istituto possono deliberare la costituzione di
cattedre in corrispondenza delle classi, anziché delle squadre distinte
per sesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 76, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Tali determinazioni sono adottate previa
deliberazione del collegio dei docenti, in relazione alle proposte
formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le
esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli
Uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze
previste per la determinazione degli organici d'istituto.
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Art. 33 - Personale educativo
33.1 Con separato decreto sono
ridefiniti i criteri di determinazione degli organici del personale
educativo, secondo le procedure previste dall'art. 442, comma 4 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Art. 34 - Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
34.1 I criteri per la definizione degli
organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, sono rideterminati a norma dell'art. 40, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
34.2 Ai fini della mobilità del
personale per l'anno scolastico 1998/99 si procede alla determinazione
dell'organico di ciascun istituto o scuola con l'ordinanza ministeriale
prevista dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico già citato.
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Art. 35 - Scuole in lingua slovena
35.1 Con propri decreti i Provveditori
agli Studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli
istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici
funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle
corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste
dalle allegate tabelle.
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Art. 36 - Istruzioni operative
36.1 Con successive comunicazioni
potranno essere impartite istruzioni di carattere meramente operativo
dai dirigenti degli Uffici centrali competenti, al fine di assicurare
omogeneità e tempestività nell'azione dei Provveditorati agli Studi
relativamente alla materia disciplinata dal presente decreto, previa
informazione alle organizzazioni sindacali.
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TITOLO
IV
RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
PER ATTIVITA' DI
SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
SPERIMENTAZIONE DI
MODELLI EFFICACI DI INTEGRAZIONE
Art. 37 - Dotazione provinciale
degli insegnanti di sostegno
37.1 Le dotazioni provinciali di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap sono
determinate con le tabelle allegate, tenendo conto del numero
complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e
grado, in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.
37.2 Sulla base del numero di posti
calcolato a norma del comma 1, confrontato ai posti di organico e di
fatto complessivamente costituiti nell'anno scolastico 1997/98, in ogni
provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore
al 66 per cento del numero calcolato come sopra specificato oppure non
superiore all'80 per cento dei posti complessivamente istituiti nello
stesso anno scolastico 1997/98.
37.3 Sulle ulteriori disponibilità di
posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma del
comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne
verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o
utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro,
rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le
condizioni di utilizzazione del personale in servizio a tempo
indeterminato sono disposte in sede di contrattazione decentrata
nazionale e provinciale.
37.4 Le variazioni in aumento o in
diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato,
hanno effetto gradualmente nel triennio 1998/2000.
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Art. 38 - Criteri di ripartizione
tra gradi di scuola
38.1 Stabilita la dotazione provinciale
dei posti, il Provveditore procede contestualmente alla loro
ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
a) quota percentuale di alunni in
situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale
provinciale degli alunni nella medesima situazione;
b) quota percentuale di alunni in
situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale
provinciale della popolazione di alunni del medesimo grado;
c) durata media del tempo scolastico in
rapporto ai diversi gradi di scuola;
d) numerosità degli alunni per classe,
plesso o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;
e) proposta di ripartizione del Gruppo
di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) formulata in base agli
elementi sopra elencati.
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Art. 39 - Consolidamento dei posti
39.1 Per distribuire tra i diversi gradi
di scuole i posti acquisiti in organico ai sensi dell'art. 37 il
Provveditore agli Studi tiene conto:
a) dei posti attualmente coperti da
docenti di ruolo per ogni grado di scuola;
b) della ripartizione di posti già
calcolata ai sensi del precedente art. 38;
c) dell'andamento della presenza di
alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio scolastico,
relativamente alle scuole materne, elementari e medie;
d) della tendenza del tasso di presenza
di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente
agli istituti d'istruzione secondaria superiore, tenendo conto della
distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.
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Art. 40 - Continuità educativa
40.1 Al fine di assicurare la continuità
educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli Studi
assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle
singole istituzioni scolastiche tenendo conto:
- della tendenza delle presenze di
alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio;
- delle necessità di dotare ogni
circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo
scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;
- dell'esistenza di progetti educativi
individualizzati a lungo termine.
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Art. 41 - Assegnazione definitiva
dei posti per le attività di sostegno alle scuole
41.1 L'assegnazione definitiva alle
singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto
dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli Studi, sulla base
delle proposte dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH),
tenendo conto:
a) del progetto educativo
individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente
indicazioni:
- sui bisogni formativi dei singoli
alunni in situazione di handicap;
- sulle strategie che si intendono
attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto
alle risorse complessive della scuola;
- sulle modalità di verifica degli
obiettivi individuati per il progetto di integrazione o di vita, con
previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego
dell'insegnante di sostegno;
b) della diagnosi funzionale attestante
il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in
rapporto alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso
il processo d'integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno
in anno, della medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel
primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;
c) dell'organizzazione didattica di
ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e
alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito
l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione
ponderata delle risorse professionali necessarie;
d) della corrispondenza, nella
maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze
professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie
superiori e gli obiettivi formativi del progetto di vita di ciascun
alunno;
e) della necessità d'interventi
precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;
f) della priorità da attribuire,
nelle scuole secondarie superiori, ai progetti caratterizzati
dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze
disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.
41.2 Con l'assegnazione dei posti così
effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole,
attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse
situazioni specifiche.
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Art. 42 - Dotazioni di posti di
sostegno per l'istruzione secondaria superiore
42.1 Limitatamente all'anno scolastico
1998/99 la dotazione organica per gli istituti e scuole d'istruzione
secondaria superiore è determinata a livello provinciale, per grandi
aree disciplinari; i posti così determinati sono assegnati alle singole
istituzioni scolastiche, nella fase operativa di adeguamento
dell'organico alla situazione di fatto, secondo i criteri previsti dagli
articoli 40 e 41.
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Art. 43 - Progetti sperimentali
43.1 Il Provveditore agli Studi vaglia i
progetti di sperimentazione di modelli efficaci d'integrazione nelle
classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai sensi dell'art. 40, comma
3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di:
- approvare la sperimentazione di
tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;
- disporre l'eventuale assegnazione di
personale elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi
specifici da conseguire;
- assegnare mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla
realizzazione del progetto;
43.2 I progetti di sperimentazione
dovranno presentare i seguenti requisiti:
- definizione degli obiettivi, degli
strumenti metodologici e didattici, delle modalità di documentazione
dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre
scuole;
- eventuale attuazione del progetto
attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze con altri enti,
sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni,
associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri
specializzati;
- preventivo di spesa per le risorse
umane e strumentali necessarie, tenendo conto anche degli apporti di
soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso ambito territoriale.
43.3 Il Provveditore agli Studi,
sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale
interistituzionale (GLIP), individuerà i progetti da approvare
osservando le seguenti priorità:
a) interventi precoci finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di
handicap nei gradi iniziali del processo formativo;
b) percorsi integrati d'istruzione e
formazione professionale e d'inserimento nel mondo del lavoro, con
particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse
provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle
cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e
all'alternanza scuola-lavoro;
c) percorsi d'integrazione che prevedano
l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors
reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche
attività lavorative o figure di sistema;
d) interventi formativi in contesti
esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il
coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e) integrazione scolastica di minorati
dell'udito e della vista, con l'intervento dei diversi soggetti
istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e
le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;
f) progetti d'integrazione scolastica
dei disabili fisici e psichici in particolare situazione di gravità, più
direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al
miglioramento della vita di relazione;
g) progetti che si colleghino
all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per
gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che,
partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap
determinino cambiamenti significati dell'intera organizzazione della
scuola.
43.4 Il Provveditore agli Studi
dispone, altresì:
- l'eventuale assegnazione temporanea
di insegnanti di sostegno del grado di scuola precedente, nella fase di
passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il
progetto educativo individuale e le esigenze d'inserimento rendano
necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;
- l'eventuale finalizzazione di
competenze professionali assegnate, per alunni in particolari situazioni
di handicap, anche a reti di scuole.
43.5 In ogni caso i progetti dovranno
evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap
nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio
di strumenti ed esperienze.
43.6 Le scuole a cui verrà affidato il
progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la
diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri
territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione
dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.
43.7 Le sperimentazioni proposte dai
commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine
di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi
prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze
realizzate.
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Art. 44 - Deroghe al rapporto
1:138
44.1 In presenza di handicap
particolarmente gravi, il Provveditore agli Studi può assumere
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al
rapporto numerico fissato dall'art. 37, fermo restando, comunque, il
vincolo di riduzione della consistenza complessiva del personale in
servizio in ciascuna provincia posto dall'art. 40, comma 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
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DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 45 - Organizzazione didattica
- Competenze degli organi d'istituto
45.1 E' rimessa alla competenza degli
organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità
dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse
di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno
determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni,
prendendo in considerazione la possibilità di programmare attività
didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di
alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore
efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di
apprendimento individuale.
45.2 E' parimenti affidata alla
competenza degli organi collegiali della scuola la formulazione di
progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando la
disponibilità di personale e di mezzi del fondo d'istituto, ovvero
anche mediante l'utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi
messi a disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed
organismi pubblici o privati, a seguito di appositi accordi o
convenzioni.
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Art. 46 - Relazioni sindacali
46.1 I Provveditori agli Studi e i capi
d'istituto informano le organizzazioni sindacali sui criteri generali
adottati e sugli obiettivi perseguiti nell'applicazione del presente
decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 8 e 9 del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il presente decreto sarà inviato
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art.
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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